Onorevoli Colleghi!- La presente proposta di legge riproduce integralmente, fatti salvi i necessari aggiornamenti, il testo della proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati nel corso della XIV legislatura (atto Camera n. 3204).
      In particolare, l'articolo 1 fa salve le disposizioni e le definizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, salvo quanto espressamente stabilito dal provvedimento in discussione.
      L'articolo 2 (comma 1) definisce l'informatore scientifico del farmaco come colui che porta a conoscenza del personale sanitario medico e - recependo l'emendamento approvato dalla citata Commissione di merito nella seconda lettura dell'atto Camera n. 3204-B dei farmacisti le informazioni scientifiche sui farmaci e assicura il periodico aggiornamento degli stessi medici e farmacisti. Al fine di adeguare la normativa in materia alla riforma complessiva dell'ordinamento universitario, che attribuisce agli atenei un'ampia autonomia nella individuazione degli ordinamenti dei corsi universitari, sulla base dei criteri direttivi definiti dai Dicasteri competenti, si stabilisce che i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco siano definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, salvo quanto previsto dall'articolo 23, che detta le norme transitorie.
      Il medesimo articolo 2 prevede (comma 2) che è compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 122, comma 6, del citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,

 

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al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 126 e al responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell'articolo 130 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori sanitari segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.
      Ai sensi dell'articolo 3, si prevede che gli informatori scientifici del farmaco siano tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.
      Si stabilisce inoltre che le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di informazione sui medicinali, attingono preferibilmente dall'albo degli informatori scientifici, di cui all' articolo 15. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo.
      Per la disciplina del rapporto di lavoro dell'informatore scientifico si rinvia alle contrattazioni collettive tra le categorie interessate, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, specificando, tuttavia, che tale rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, deve essere univoco. Come già ricordato, la XII Commissione permanente aveva ritenuto di ripristinare il testo dell'articolo 3, comma 3, nella formulazione già approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura.
      Con l'articolo 4 si istituisce in ogni regione un collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco, con la possibilità per le regioni di determinare diversamente gli ambiti territoriali del collegio.
      Ai collegi regionali spettano le funzioni relative alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti, esercitate dai consigli dei collegi, le cui modalità di elezione e di composizione sono dettate dai successivi articoli 5 e 6. Fanno parte dell'albo gli informatori del collegio territoriale.
      L'articolo 7 detta le attribuzioni spettanti al consiglio del collegio regionale, degli informatori scientifici del farmaco concernenti la compilazione e la tenuta dell'albo, la tutela dell'informatore scientifico del farmaco ma anche l'esercizio del potere disciplinare verso gli iscritti, la collaborazione con enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco, l'amministrazione dei beni di pertinenza e la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché la designazione dei rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale. Ai consigli regionali spetta inoltre il compito di promuovere, organizzare e sovrintendere un corso di formazione professionale in collaborazione con le università, previa comunicazione dei programmi dei corsi e della loro effettuazione al Ministero della salute, che dà indicazioni tese all'omogeneità delle iniziative promosse.
      L'articolo 8 disciplina le attribuzioni spettanti al presidente e al vicepresidente del consiglio del collegio regionale degli informatori, mentre l'articolo 9 affida le funzioni di controllo della gestione dei fondi e di verifica dei bilanci al collegio dei revisori di conti, costituito all'interno del collegio regionale degli informatori.
      Ai sensi dell'articolo 10 si prevede l'istituzione del consiglio nazionale dei collegi regionali degli informatori scientifici del farmaco, stabilendo che di esso faccia parte un rappresentante per ogni collegio avente almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.
      L'articolo 11 dispone in merito alla composizione del consiglio nazionale dei collegi regionali degli informatori scientifici del farmaco, mentre l'articolo 12 ne elenca le attribuzioni, tra le quali rientrano la vigilanza ai fini della tutela della categoria, l'aggiornamento e la formazione degli informatori, l'espressione del parere su disposizioni che riguardano la professione di informatore scientifico, le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni dei consigli dei collegi regionali per specifici casi, la determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti.
 

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      Gli articoli 13 e 14 disciplinano, rispettivamente, la durata in carica (tre anni) e i requisiti di eleggibilità dei componenti di ciascun consiglio dei collegi regionali e del consiglio nazionale. In particolare si prevede che siano eleggibili soltanto gli informatori iscritti al rispettivo albo.
      Gli articoli 15 e 16 prevedono l'istituzione, presso ogni consiglio del collegio regionale, del albo professionale regionale e indicano i dati che devono essere contenuti nell'albo stesso nonché i requisiti per l'iscrizione, ossia il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esista un trattato di reciprocità con l'Italia, residenza o domicilio eletto nella rispettiva regione, godimento dei diritti civili, possesso di uno dei titoli universitari da definire con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e superamento dell'esame di Stato.
      Gli articoli 17 e 18 disciplinano, rispettivamente, i casi di cancellazione dall'albo (perdita del godimento dei diritti civili, condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva superiore a due anni, cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni) e le possibilità di riammissione.
      L'articolo 19 detta disposizioni sulla tenuta dell'albo, prevedendo che una copia sia depositata ogni anno presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione, presso la segreteria del consiglio nazionale dei collegi degli informatori e presso i Ministeri della giustizia e della salute. L'articolo prevede, inoltre, che sia data comunicazione ai predetti Dicasteri, alla cancelleria e al procuratore generale della corte d'appello e al consiglio nazionale di ogni nuova iscrizione o cancellazione.
      Gli articoli 20 e 21 disciplinano i casi di procedimento disciplinare e le sanzioni a carico degli iscritti all'albo degli informatori scientifici che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro professionale o che compromettano la loro reputazione o la dignità del collegio regionale.
      L'articolo 22 dispone il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni riguardanti l'iscrizione all'albo e la cancellazione da esso, nonché l'elezione nei consigli dei collegi regionali e contro i provvedimenti disciplinari.
      Ai sensi delle disposizioni transitorie dettate dall'articolo 23, si prevede che in sede di prima applicazione del provvedimento sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della legge, con l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15 entro sei mesi dall'istituzione del medesimo. Spetta al competente consiglio del collegio regionale l'accertamento dell'idoneità della documentazione.
      L'articolo 24 pone esclusivamente a carico degli iscritti all'albo le spese relative agli organi istituiti dalla legge, escludendo conseguentemente ogni onere a carico del bilancio dello Stato.
      L'articolo 25 prevede che le regioni stabiliscono le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi regionali e che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge sempre le regioni provvedano a disciplinare, anche con provvedimento amministrativo, tempi, modalità e procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
      L'articolo 26, infine, detta disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
      Al fine, dunque, di dare al più presto veste giuridica alla nuova figura dell'informatore scientifico del farmaco si auspica che la presente proposta di legge possa usufruire di un iter abbreviato, ai sensi dell'articolo del Regolamento della Camera dei deputati, al fine di giungere a una sua rapida approvazione.
 

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